Diccionario panhispánico del español jurídico

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Il Diritto Penale dell’ultima legislazione Giustinianea

por Puliatti, Salvatore

Artículo
ISSN: 1697-3046
Madrid Iustel 2008
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La nozione di incesto nell’ordinamento giuridico arcaico inizialmente si identifica con il concetto, di estrazione etico-religiosa, di evento caratterizzato da nefandezza e impurità in quanto violazione sia dei vincoli di cognazione o di affinità, ritenuti intangibili, sia dell’obbligo di conservazione della castità. Concretamente, sino agli inizi dell’età classica, raffigura l’unione impura, religiosamente e moralmente esecranda, instaurata in disprezzo delle regole dei mores, la cui illiceità consiste nell’antisacralità prima che nell’antigiuridicità: è un nefas, piuttosto che un crimen. Per la sua veste di nefandezza si connota almeno sino a quando la sua nozione con un lento processo evolutivo non si sottrae al dominio della religione e della morale per entrare in quello del diritto positivo, esce cioè dalla sfera del fas per entrare in quella del ius, mutando figura da nefas in crimen. Il diritto classico, infatti, costruisce la propria nozione di incesto essenzialmente intorno al principio della contumacia iuris, della violazione della norma giuridica, la quale assume veste diversa a seconda della natura della necessitudo esistente tra le parti. E tale differenza si concreta nella graduazione della responsabilità degli agenti, che si ripercuote sul piano delle conseguenze e quindi sull’applicazione della pena [...]

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I. I CRIMINI CONTRO LA MORALITÀ E LA FAMIGLIA
1. I reati sessuali: l’incesto


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La nozione di incesto nell’ordinamento giuridico arcaico inizialmente si identifica con il concetto, di estrazione etico-religiosa, di evento caratterizzato da nefandezza e impurità in quanto violazione sia dei vincoli di cognazione o di affinità, ritenuti intangibili, sia dell’obbligo di conservazione della castità. Concretamente, sino agli inizi dell’età classica, raffigura l’unione impura, religiosamente e moralmente esecranda, instaurata in disprezzo delle regole dei mores, la cui illiceità consiste nell’antisacralità prima che nell’antigiuridicità: è un nefas, piuttosto che un crimen. Per la sua veste di nefandezza si connota almeno sino a quando la sua nozione con un lento processo evolutivo non si sottrae al dominio della religione e della morale per entrare in quello del diritto positivo, esce cioè dalla sfera del fas per entrare in quella del ius, mutando figura da nefas in crimen. Il diritto classico, infatti, costruisce la propria nozione di incesto essenzialmente intorno al principio della contumacia iuris, della violazione della norma giuridica, la quale assume veste diversa a seconda della natura della necessitudo esistente tra le parti. E tale differenza si concreta nella graduazione della responsabilità degli agenti, che si ripercuote sul piano delle conseguenze e quindi sull’applicazione della pena [...]

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