Diccionario panhispánico del español jurídico

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La herencia de los tribuni plebis

por Tafaro, Sebastiano

Artículo
ISSN: 1697-3046
Madrid Iustel 2008
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Fin dall'antica Sparta il popolo ha preteso di potere colloquiare con il 'potere' e di poterlo controllare. Licurgo introdusse gli 'efori'. Ma fu in Roma che questa aspirazione trovò la più organica ed incisiva espressione, attraverso il Tribunato della plebe. Esso permeò e caratterizzò la vita della Respublica fino al punto che Cicerone diceva che senza il Tribunato non vi sarebbe potuta essere Repubblica. Gli imperatori non a caso vollero per sé la tribunicia potestas. Il potere dei tribuni era essenzialmente un potere di 'veto', senza limiti e contro ogni atto, di qualsiasi natura. La natura e delle prerogative dei tribuni ed il fascino di alcune figure tradizionali ed emblematiche di tribuni, prime fra tutte quelle dei Gracchi, hanno conferito al Tribunato una fama che è sinonimo di accoglimento e difesa delle istanze del popolo minuto. Giustiniano fu il primo a subirne il fascino, ma piuttosto che far rivivere la vecchia istituzione, ai suoi tempi ormai svuotata di forza, creò nuove figure: quella dei defensores (civitatis), nate con Valentiniano III a sostegno dei deboli, contro ipotenti. Tuttavia è stato il ricordo dei tribuni quello che più rimase vivo nel tempo. Di recente è stato spesso invocato il ricorso al potere negativo che è apparso il loro retaggio principale. Esso viene richiamato più volte ed in particolare a proposito dell'ombudsman, nato in Svezia e poi rapidamente diffusosi, prima in Europa poi nel resto del mondo, sotto vari nomi (Ombudsman, Médiateur, Defensor del pueblo, Avvocato del popolo, Difensore civico, ecc.), che qui vengono indicati con il termine unico di Defensores. Ricostruiti i caratteri delle diverse figure oggi esistenti vengono delineate le attribuzioni principali e ci si interroga sulla loro idoneità a rispondere effettivamente alle aspettative che suscitano. Finalizzati alla buona amministrazione possono essere collegiali o monocratici e sono stati concepiti non tanto come 'voce' del popolo, bensì come controllori dell'Esecutivo in nome e per conto del Parlamento. L'emergere dei diritti dell'uomo tende a trasformare questi Defensores in garanti dei diritti umani e/o dei diritti fondamentali. Ma affinché ciò sia reale occorre riformare profondamente gli attuali Defensores, riaccostandoli agli antichi Tribuni plebis e conferendo loro prerogative profondamente rinnovate, che vengono individuate soprattutto proponendo che essi possa chiedere che un atto di norma presunto legittimo in séguito al loro intervento non sia più ritenuto tale e costringa l'autore a dimostrarne la legittimità e l'opportunità, in congruenza con le istanze fondamentali dei diritti umani.


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Fin dall'antica Sparta il popolo ha preteso di potere colloquiare con il 'potere' e di poterlo controllare. Licurgo introdusse gli 'efori'. Ma fu in Roma che questa aspirazione trovò la più organica ed incisiva espressione, attraverso il Tribunato della plebe. Esso permeò e caratterizzò la vita della Respublica fino al punto che Cicerone diceva che senza il Tribunato non vi sarebbe potuta essere Repubblica. Gli imperatori non a caso vollero per sé la tribunicia potestas. Il potere dei tribuni era essenzialmente un potere di 'veto', senza limiti e contro ogni atto, di qualsiasi natura. La natura e delle prerogative dei tribuni ed il fascino di alcune figure tradizionali ed emblematiche di tribuni, prime fra tutte quelle dei Gracchi, hanno conferito al Tribunato una fama che è sinonimo di accoglimento e difesa delle istanze del popolo minuto. Giustiniano fu il primo a subirne il fascino, ma piuttosto che far rivivere la vecchia istituzione, ai suoi tempi ormai svuotata di forza, creò nuove figure: quella dei defensores (civitatis), nate con Valentiniano III a sostegno dei deboli, contro ipotenti. Tuttavia è stato il ricordo dei tribuni quello che più rimase vivo nel tempo. Di recente è stato spesso invocato il ricorso al potere negativo che è apparso il loro retaggio principale. Esso viene richiamato più volte ed in particolare a proposito dell'ombudsman, nato in Svezia e poi rapidamente diffusosi, prima in Europa poi nel resto del mondo, sotto vari nomi (Ombudsman, Médiateur, Defensor del pueblo, Avvocato del popolo, Difensore civico, ecc.), che qui vengono indicati con il termine unico di Defensores. Ricostruiti i caratteri delle diverse figure oggi esistenti vengono delineate le attribuzioni principali e ci si interroga sulla loro idoneità a rispondere effettivamente alle aspettative che suscitano. Finalizzati alla buona amministrazione possono essere collegiali o monocratici e sono stati concepiti non tanto come 'voce' del popolo, bensì come controllori dell'Esecutivo in nome e per conto del Parlamento. L'emergere dei diritti dell'uomo tende a trasformare questi Defensores in garanti dei diritti umani e/o dei diritti fondamentali. Ma affinché ciò sia reale occorre riformare profondamente gli attuali Defensores, riaccostandoli agli antichi Tribuni plebis e conferendo loro prerogative profondamente rinnovate, che vengono individuate soprattutto proponendo che essi possa chiedere che un atto di norma presunto legittimo in séguito al loro intervento non sia più ritenuto tale e costringa l'autore a dimostrarne la legittimità e l'opportunità, in congruenza con le istanze fondamentali dei diritti umani.


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