Diccionario panhispánico del español jurídico

Il principio di autonomia confessionale: baluardo di una effettiva liberta di autodeterminazione? Una analisi comparativa delle pronunzie della Corte Suprema USA e della Corte di Strasburgo

por Madera, Adelaide

Artículo
ISSN: 0213-8123
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Il presente contributo analizza, con peculiare riguardo all'ambito giuslavoristico, l'emergente tensione fra le pretese dei lavoratori che considerano violata la loro liberta di autodeterminazione e quelle delle organizzazioni confessionali che vedono lesa la loro autonomía in conseguenza dell'intervento statale. Vengono esarninate, in prospettiva comparatistica, recenti pronunzie della Corte Suprema U .S.A. e della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo. La Corte Suprema si orienta verso un maggiore riconoscimentodella libertá religiosa nella sua dimensione collettiva, alla luce di una piu lunga tradizione normativa e giurisprudenziale con riguardo alla ricerca di un equilibrio fra autonomia delle Chiese e diritto antidiscriminatorio. La Corte Europea, alla luce dell'ampia varietà di modelli di relazioni fra Stato e Confessioni, tende ad enfatizzare il ruolo dello Stato quale neutrale e imparziale custode del pluralismo religioso, chiamato a calibrare le posizioni dei singoli e dei gruppi, in vista di una democratica attuazione del principio di liberta religiosa. Tale indirizzo rivela l'esigenza, per gli Stati meno attrezzati normativamente, di aggiomare e/o sfruttare tutte le potenzialita del proprio strumentario giuridico al fine di ottemperare ai parametri europei, per prevenire ingiustificabili restrizioni del diritto individuale o collettivo all'autodeterminazione in materia religiosa.

Tabla de Contenidos

1. L'autonomia delle Chiese negli U.S.A. e in Europa: un tentativo di comparazione.
2. Il quadro normativo e la dottrina della ministerial exception.
3. La decisione "Hosanna-Tabor".
4. Recenti orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
5. Due pronunzie antitetiche: dalla "ministerial exception" in chiave europea ...
6 .... alla "secolarizzazione" delle relazioni all'intemo delle organizzazioni confessionali.
7. Il difficile bilanciamento degli interessi confliggenti ad opera della Grande Chambre.
8. Conclusioni.



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Il presente contributo analizza, con peculiare riguardo all'ambito giuslavoristico, l'emergente tensione fra le pretese dei lavoratori che considerano violata la loro liberta di autodeterminazione e quelle delle organizzazioni confessionali che vedono lesa la loro autonomía in conseguenza dell'intervento statale. Vengono esarninate, in prospettiva comparatistica, recenti pronunzie della Corte Suprema U .S.A. e della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo. La Corte Suprema si orienta verso un maggiore riconoscimentodella libertá religiosa nella sua dimensione collettiva, alla luce di una piu lunga tradizione normativa e giurisprudenziale con riguardo alla ricerca di un equilibrio fra autonomia delle Chiese e diritto antidiscriminatorio. La Corte Europea, alla luce dell'ampia varietà di modelli di relazioni fra Stato e Confessioni, tende ad enfatizzare il ruolo dello Stato quale neutrale e imparziale custode del pluralismo religioso, chiamato a calibrare le posizioni dei singoli e dei gruppi, in vista di una democratica attuazione del principio di liberta religiosa. Tale indirizzo rivela l'esigenza, per gli Stati meno attrezzati normativamente, di aggiomare e/o sfruttare tutte le potenzialita del proprio strumentario giuridico al fine di ottemperare ai parametri europei, per prevenire ingiustificabili restrizioni del diritto individuale o collettivo all'autodeterminazione in materia religiosa.

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1. L'autonomia delle Chiese negli U.S.A. e in Europa: un tentativo di comparazione.
2. Il quadro normativo e la dottrina della ministerial exception.
3. La decisione "Hosanna-Tabor".
4. Recenti orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
5. Due pronunzie antitetiche: dalla "ministerial exception" in chiave europea ...
6 .... alla "secolarizzazione" delle relazioni all'intemo delle organizzazioni confessionali.
7. Il difficile bilanciamento degli interessi confliggenti ad opera della Grande Chambre.
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