Diccionario panhispánico del español jurídico

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Le impugnazioni incidentali nel processo amministrativo italiano

por Guacci, Carmencita

Artículo
Madrid UNED 2013
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L’istituto dell’impugnazione incidentale costituisce applicazione del principio di concentrazione delle impugnazioni. L’art. 96 c.p.a. disciplina le impugnazioni incidentali, ammettendole per l’appello, per la revocazione, per l’opposizione di terzo e, con qualche particolarità, per il ricorso per cassazione. L’impugnazione va proposta in forma incidentale, a pena di decadenza, dai destinatari della notifica della sentenza e dell’atto di integrazione del contraddittorio. Il rapporto di condizionalità-dipendenza, fra impugnazione principale e impugnazione incidentale, sussiste sia nel caso di impugnazione incidentale propria, sia nel caso di impugnazione incidentale tardiva. L’esigenza di applicare in maniera rigorosa il principio di concentrazione delle impugnazioni ha indotto il legislatore a sancire l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale anche avverso capi autonomi della sentenza.

Tabla de Contenidos

I. Le impugnazioni incidentali nel processo amministrativo italiano
II. Le modifiche strutturali e funzionali del processo prodotte dalla proposizione dell’impugnazione incidentale
III. Il principio di concentrazione delle impugnazioni
IV. Il campo di applicazione dell’onere di proporre l’impugnazione successiva alla prima in via incidentale
V. La proposizione delle impugnazioni successive alla prima deve avvenire con le forme previste per le impugnazioni incidentali a pena di decadenza
VI. L’impugnazione incidentale tardiva
VII. L’impugnazione incidentale tardiva innescata dall’integrazione del contraddittorio
VIII. Il rapporto di condizionalità tra l’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale
IX. Il problema della proponibilità dell’impugnazione incidentale solo avverso lo stesso capo di sentenza oggetto dell’impugnazione principale oppure anche avverso capi autonomi
X. L’ordine di esame delle impugnazioni
XI. L’impugnazione incidentale proposta fuori termine non può digradare ad atto di intervento
XII. Gli effetti dell’onere di proporre l’impugnazione successiva alla prima in via incidentale sui termini per impugnare
XIII. Conclusioni


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L’istituto dell’impugnazione incidentale costituisce applicazione del principio di concentrazione delle impugnazioni. L’art. 96 c.p.a. disciplina le impugnazioni incidentali, ammettendole per l’appello, per la revocazione, per l’opposizione di terzo e, con qualche particolarità, per il ricorso per cassazione. L’impugnazione va proposta in forma incidentale, a pena di decadenza, dai destinatari della notifica della sentenza e dell’atto di integrazione del contraddittorio. Il rapporto di condizionalità-dipendenza, fra impugnazione principale e impugnazione incidentale, sussiste sia nel caso di impugnazione incidentale propria, sia nel caso di impugnazione incidentale tardiva. L’esigenza di applicare in maniera rigorosa il principio di concentrazione delle impugnazioni ha indotto il legislatore a sancire l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale anche avverso capi autonomi della sentenza.

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I. Le impugnazioni incidentali nel processo amministrativo italiano
II. Le modifiche strutturali e funzionali del processo prodotte dalla proposizione dell’impugnazione incidentale
III. Il principio di concentrazione delle impugnazioni
IV. Il campo di applicazione dell’onere di proporre l’impugnazione successiva alla prima in via incidentale
V. La proposizione delle impugnazioni successive alla prima deve avvenire con le forme previste per le impugnazioni incidentali a pena di decadenza
VI. L’impugnazione incidentale tardiva
VII. L’impugnazione incidentale tardiva innescata dall’integrazione del contraddittorio
VIII. Il rapporto di condizionalità tra l’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale
IX. Il problema della proponibilità dell’impugnazione incidentale solo avverso lo stesso capo di sentenza oggetto dell’impugnazione principale oppure anche avverso capi autonomi
X. L’ordine di esame delle impugnazioni
XI. L’impugnazione incidentale proposta fuori termine non può digradare ad atto di intervento
XII. Gli effetti dell’onere di proporre l’impugnazione successiva alla prima in via incidentale sui termini per impugnare
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